Skip to main content

FOCUS SUL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Giancarlo Rossini

  March 08, 2022

FOCUS SUL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
FOCUS SUL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Sei un’azienda che nell’arco del 2021 ha svolto attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, anche ad esempio in materia di economia circolare?

Oppure sei stato impegnato in attività volte alla realizzazione di un prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato?

O ancora provieni dal mondo del tessile e della moda, del calzaturiero, dell’orafo, dell’occhialeria, del mobile, dell’arredo e della ceramica ed hai concepito o realizzato dal 01/01 al 31/12/2021 nuovi prodotti e nuovi campionari?

Sei un’impresa agricola che ha svolto nello stesso arco di tempo attività di ricerca e sviluppo?

Ebbene, se la risposta è sì, la misura del credito di imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design può supportare i tuoi investimenti e favorire la tua competitività aziendale.

Vediamo di seguito quali sono le novità introdotte dalla legge di bilancio in materia di credito di imposta r&s.

QUAL È LO SCOPO DEL CREDITO DI IMPOSTA R&S

Come già anticipato nella scheda di questo contributo automatico la misura del credito di imposta ricerca e sviluppo è volta a sostenere la competitività delle imprese italiane incentivando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica - anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare - Design e ideazione estetica, che siano stati sostenuti dal 01/01 al 31/12/2021.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Possono usufruire di tale agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e adempiano agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa significa “a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa”?

Ebbene la L. 178/2020 ha voluto ampliare la tipologia di imprese che possono beneficiare del credito di imposta R&S aprendo la strada anche alle IMPRESE AGRICOLE, precedentemente escluse poiché non dotate di un reddito di impresa (per le altre novità introdotte dalla legge di bilancio clicca qui).

Al contrario NON possono usufruire del credito di imposta per investimenti in R&S:

  •  le imprese in stato di liquidazione volontaria;
  •  aziende in fallimento;
  •  aziende in liquidazione coatta amministrativa;
  •  società in concordato preventivo senza continuità aziendale;
  •  imprese soggette ad altra procedura concorsuale;
  •  le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9.2 Dlgs 231/2001;
  •  aziende che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  •  imprese che non versino contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

QUALI ATTIVITÀ RIGUARDANO IL CREDITO DI IMPOSTA R&S

Il credito di imposta ricerca e sviluppo tocca 3 MACRO ATTIVITÀ che possono essere così sintetizzate:

  •  ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: ossia attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, che rivestano rilevante entità e non rappresentino mere modifiche o migliorie estetiche o secondarie (come ad esempio l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente);
  •  ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA: diverse dalle prime, volte alla realizzazione di un prodotto o processo produttivo nuovo o sostanzialmente migliorato, vale a dire un bene materiale, o immateriale, o un servizio, o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già compiuti o impiegati dall’impresa, sul fronte delle caratteristiche tecnologiche, o delle funzioni, o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali importanti nei svariati settori produttivi;
  •  ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA: (es. nel settore tessile, calzaturiero, occhialeria, orafo, ceramiche, arredo) dirette ad innovare i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (basti pensare alle linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, etc.).

Scopriamo più nel dettaglio qual è la MISURA DEL CONTRIBUTO e quali sono le SPESE AMMISSIBILI per ognuna delle tre macro attività.

1. ATTIVITÀ DI RICERCA FONDAMENTALE, RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE (COMMA 200 LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019)

Per esse il credito d’imposta 2022 è riconosciuto in misura PARI AL 20% (al posto del precedente 12%) delle spese agevolabili, al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro (anziché 3 milioni di euro).

In questa prima macro area sono ammissibili le seguenti spese:

  •  spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo;
  •  quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
  •  spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
  •  quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale;
  •  spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
  •  spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

2. ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA (COMMA 201 LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019)

Per esse il credito d’imposta è riconosciuto in misura PARI AL 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro, e viene innalzato in misura PARI AL 15% delle spese agevolabili sempre nel limite massimo di 2 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare (leggi l'intervista a Diana Michelizzi: l'economia circolare e la finanza agevolata) o del paradigma 4.0.

In questa seconda macro area sono ammissibili le seguenti spese:

  •  spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa;
  •  quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
  •  spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta;
  •  spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta;
  •  spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.

3. ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (COMMA 202 LEGGE DI BILANCIO N. 160/2019)

Per esse il credito d’imposta è riconosciuto in misura PARI AL 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro.

In quest’ultima macro attività sono ammissibili le seguenti spese:

  •  spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
  •  quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari;
  •  spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
  •  spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta;
  •  spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta.

NB: come già previsto per il credito di imposta 2020, l'entità del credito è commisurata all'ammontare degli investimenti effettuati nell'esercizio di riferimento e non più, com'era previsto in precedenza, al valore incrementale degli investimenti rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio 2012-2014.

COME SI UTILIZZA IL CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Il credito d’imposta R&S deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito di imposta ricerca e sviluppo è UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

Il credito d’imposta R&S non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione né del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’IRAP.

OBBLIGO RETROATTIVO DI ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA

Anche per le attività di R&S effettuate nel 2020 la L. 178/2020 prevede l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica che le imprese beneficiarie del credito d'imposta devono predisporre e custodire.

Tale relazione ha lo scopo di illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili elencate poc’anzi svolte nel periodo d'imposta di riferimento in relazione ai progetti in corso di compimento. Deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto e deve essere controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi invece la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

LA CHIUSURA DEL BILANCIO SI AVVICINA

Se la tua impresa ha svolto nell’arco del 2021 attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione estetica non farti sfuggire questa importante agevolazione.

Gli specialisti di Credit Team, società di finanza agevolata a Brescia, Bergamo e Milano, dopo una prima prefattibilità gratuita, sapranno darti supporto nell’ottenimento del credito di imposta R&S.

“L'apprendimento e l'innovazione vanno mano nella mano. L'arroganza del successo è di pensare che ciò che hai fatto ieri sarà sufficiente per domani.”

- WILLIAM POLLARD

 

Autore:
Giancarlo Rossini

 


Scroll