Entità Contributo | Credito d'imposta |
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Tipo di Agevolazione |
Contributo automatico
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Dimensione Impresa |
Media Impresa
Micro Impresa
Piccola Impresa
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La nuova Legge di Bilancio non si è fatta attendere e di conseguenza la maggiorazione delle aliquote che riguarda il CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2022.
Ecco come sono stata impostate le modifiche al CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2022.
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:
Negli anni a seguire è previsto un abbassamento delle aliquote. Nello specifico, parlando della ricerca e sviluppo, il credito di imposta vedrà l’abbassarsi del rimborso dal 20% al 10% delle spese ammissibili, per un massimo di 5 milioni di euro.
Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede la disciplina 2022 del Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica e altre Attività Innovative.
Andiamo a spiegare meglio in cosa consiste l’agevolazione CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO 2022.
La misura credito d’imposta R&S 2022 si pone come obiettivo quello di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorire i processi di transizione digitale anche in ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Potranno beneficiare del Credito d’imposta Ricerca e sviluppo tutte le imprese residenti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Le attività che si possono valorizzare per l’ottenimento del credito d’imposta ricerca e sviluppo 2022, sono attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:
Le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica e altri, individuati con decreto ministeriale:
AGEVOLAZIONE |
CREDITO D'IMPOSTA |
LIMITE MASSIMO DI SPESA AMMISSIBILE |
QUOTE ANNUALI |
Credito Ricerca e Sviluppo |
20% |
4 milioni di euro |
3 |
Credito innovazione tecnologica finalizzato alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorativi |
10% |
2 milioni di euro |
- |
Credito di innovazione tecnologica finalizzato a un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 |
15% |
2 milioni di euro |
- |
Credito design e Ideazione Estetica |
10% |
2 milioni di euro |
- |
Le spese del personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.
NOVITÀ
Le spese di personale di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare (nel caso di attività di design e ideazione estetica la laurea deve esser in design o altri titoli equiparati).
Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati negli specifici progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% per cento delle spese di personale indicate alla lettera a).
Le spese per contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa.
Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a), cioè delle spese ammissibili indicate alla lettera c).
Le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) o, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.
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Localizzazione: Lombardia
Categoria: Economia Circolare
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