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Rivalutazione Beni d'Impresa 2020

Francesca | Team Leader Area Sviluppo

  January 12, 2021

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 2020
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA 2020

Importanti novità sono contenute nel Decreto Agosto che hanno preso forma e sono state successivamente convertite in legge il 13 ottobre 2020. Ebbene sì, sto parlando della Rivalutazione Beni d'Impresa 2020.

La nuova norma della Rivalutazione Beni d'Impresa 2020, risulta essere più convincente, per flessibilità e convenienza.

La Rivalutazione Beni d'Impresa 2020 può essere effettuata dalle società di capitali ed enti commerciali residenti che non adottano gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Vuoi sapere invece della Legge di Bilancio e del Credito d'imposta 2021? Leggi qui

Quali sono i punti di forza della nuova Rivalutazione Beni d'Impresa 2020?

  •  notevole riduzione dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ora raggiunge il 3%, rispetto alle vecchie aliquote molto più elevate.
  •  è possibile scegliere una rivalutazione meramente contabile o per una rivalutazione con effetto fiscale
  •  riguarda singoli beni e non necessariamente tutti i beni di una categoria omogenea,
  •  riconoscimento immediato ai plusvalori rivalutati.

La Rivalutazione Beni d'Impresa 2020 può essere effettuata dalle società di capitali ed enti commerciali residenti che non adottano gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

La rivalutazione può avere rilevanza:

  •  ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;

I soggetti beneficiari della Rivalutazione Beni d'Impresa 2020 e delle partecipazioni sono:

  • 1. società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione,
  • 2. società europee e società cooperative europee,
  • 3. enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS,
  • 4. società di persone commerciali,
  • 5. imprese individuali,
  • 6. enti non commerciali residenti e non residenti, con stabile organizzazione in Italia.

Quali sono i beni che possono essere rivalutati?

I beni che possono essere rivalutati sono i beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, come ad esempio i “beni merce”).

Tra i beni d’impresa rientrano:

  • 1. terreni,
  • 2. fabbricati,
  • 3. impianti, macchinari e attrezzature
  • 4. marchi;
  • 5. Brevetti


Per andare più nello specifico, i beni che possono essere rivalutati, si classificano nei seguenti modi:



A. Immobilizzazioni materiali

I beni ammessi alla rivalutazione sono gli immobili, gli impianti, il macchinario, i mobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali, i beni di costo unitario inferiore a 516 euro ed i beni completamente ammortizzati.

La rivalutazione può riguardare solo i beni risultanti dal bilancio di esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019 ed ancora iscritti nel bilancio in relazione al quale viene operata la rivalutazione. Le imprese in contabilità semplificata fanno riferimento ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2019 e risultanti dal Registro dei Beni Ammortizzabili o dal Registro IVA degli Acquisti.

Si ritiene, quindi che:

  •  i beni in corso di costruzione, possono essere rivalutati per la parte iscritta in contabilità;
  •  i beni detenuti in leasing possono essere rivalutati se acquisiti in proprietà, cioè ‘riscattati’ entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019 (ciò in quanto possono essere rivalutati solo i beni di proprietà dell’azienda).



B. Immobilizzazioni immateriali

I beni ammessi alla rivalutazione sono i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, i marchi di fabbrica, know-how, etc., iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali.

La rivalutazione riguarda solo i beni immateriali giuridicamente tutelati (ne restano pertanto esclusi i costi di impianto ed ampliamento, le spese di ricerca sviluppo e pubblicità, l’avviamento, i costi pluriennali patrimonializzati), anche se completamente ammortizzati.



C. Partecipazioni in società controllate e collegate

Le partecipazioni in società controllate ed in società collegate, ai sensi dell’articolo 2359 codice civile, per poter essere rivalutate debbono risultare iscritte nell’attivo patrimoniale del bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.

Il rapporto di controllo o collegamento deve sussistere nel bilancio redatto alla fine dell’esercizio di riferimento (esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2019) e deve continuare ad esistere ininterrottamente alla data di chiusura dell’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione viene eseguita.

Quali beni non possono essere rivalutati?

Non possono essere rivalutati i beni acquistati o ceduti durante il 2020 (per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare).

A differenza di quanto previsto nelle precedenti normative, la rivalutazione non riguarda più categorie omogenee di beni. Infatti, nell’ambito di una specifica categoria omogenea di beni, è possibile decidere di rivalutare anche solo uno (o alcuni) dei beni ivi ricompresi.

Termine di effettuazione della rivalutazione: la rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2019.

I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, eseguono la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.



I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio prima del 14 ottobre 2020 possono rivalutare i beni nel bilancio successivo: ad esempio le società che chiudono l’esercizio al 30 giugno di ogni anno, potranno rivalutare i beni nel bilancio di esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2021.







Ecco, un piccolo esempio del beneficio fiscale scaturito dalla rivalutazione del bene per un valore di 10.000 €


Imposta sostitutiva al 3%: 300 € (3 rate di € 100 € ciascuno, a giugno 2021-2022-2023).

Deduzione di maggiori quote di ammortamento, ipotizzando un piano di ammortamento di 5 anni: l’impresa ottiene un risparmio di imposta (nell’ipotesi di IRES 24%+IRAP 3,9%) del 27,9% pari a 2.790 € (558 € annuali).





Come si fruisce di questo beneficio fiscale della Rivalutazione Beni d'Impresa 2020?

Per fruire del Credito fiscale relativo alla Rivalutazione Beni d'Impresa 2020 è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione accompagnata e supportata da un Dossier tecnico o da una perizia giurata in cui vengono descritti gli elementi principali del bene rivalutato.


Questa novità rende particolarmente appetibile la legge di rivalutazione in esame, soprattutto in termini di risparmio fiscale.

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Autore:
Francesca | Team Leader Area Sviluppo

 


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