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Cumulabilità del credito d’imposta beni strumentali

Ing. Massimo Zanardini | Consulente 4.0

  October 25, 2022

Cumulabilità del credito d’imposta beni strumentali
Cumulabilità del credito d’imposta beni strumentali

Il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) promuoverà, nei prossimi anni, moltissime agevolazioni per supportare le industrie nello sviluppo del digitale e nella transizione ecologica. Già esistono numerose agevolazioni per supportare le imprese nell’acquisto di beni strumentali, in primis il credito d’imposta beni strumentali e la Nuova Sabatini TER.

Per questo moltissimi nostri clienti si domandano: queste agevolazioni sono cumulabili? E saranno cumulabili con agevolazioni future?

Questo articolo è dedicato a chiarire dubbi e incertezze, fornendo specifici chiarimenti ed esempi riguardo i concetti di doppio finanziamento e cumulabilità del credito d’imposta con altre misure.

Chiariamo subito due dei fondamentali dubbi che hanno tutti i nostri clienti:

  •  Doppio finanziamento: non si incorre nel divieto di doppio finanziamento quando si sommano tra loro i vari incentivi relativi ad Industria 4.0, o si sommano gli Incentivi 4.0 ad altri incentivi previsti dal PNRR, a patto che il beneficio complessivo non superi il 100% per il medesimo investimento;
  •  Agevolazioni future: tutte le agevolazioni per cui non è chiaramente specificata la non cumulabilità saranno cumulabili con le Agevolazioni 4.0, tra cui credito di imposta beni strumentali e Nuova Sabatini.

Cumulabilità del credito d’imposta: la risposta data dal DRE della Sardegna

La Direzione Regionale delle Entrate della Regione Sardegna ha chiarito definitivamente il dubbio della cumulabilità del Credito d’Imposta Beni Strumentali, fornendo così un’ulteriore conferma sulle modalità di calcolo del contributo in presenza di altri contributi sul costo dell’investimento stesso.

Nel caso in esame l’impresa ha usufruito del cumulo tra il Credito d’Imposta beni strumentali e il Contributo in Conto Impianti per il mezzogiorno (Bonus Sud) e necessitava di informazioni su come gestire correttamente la procedura di applicazione del credito d’imposta con altri incentivi.

Il dubbio riguardava in particolare l’applicazione delle percentuali del credito d’imposta, e se queste dovessero fare riferimento al totale del costo del bene oppure alla quota residua che non ha beneficiato di incentivi.

I chiarimenti riguardo a questi dubbi sono esplicati all’interno della circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, che ha al suo interno informazioni riguardo alla verifica del cumulo del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Questa chiarisce che il cumulo delle agevolazioni è consentito entro il limite di non finanziare, con più agevolazioni, il 100% del costo sostenuto.

Non è quindi ammesso che, attraverso forme diverse di contributi, si vada a coprire più del costo realizzato dall’impresa per l’acquisto del bene, evitando così l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche.

Per effettuare la verifica è necessario sommare i contributi al credito d’imposta “maggiorato del risparmio d’imposta”. Nel caso in cui una s.r.l. con tax rate del 27.9% la formula da applicare sarà la seguente:

% contributo + (% credito d’imposta x 127,9%)

Ipotizzando che una s.r.l. che abbia sfruttato un contributo del 30% e un ulteriore agevolazione del 40%del credito di imposta per beni strumentali nel 2022, applicando la formula riportata sopra si avrà:

30 + (40 x 127,9%) = 81,16%

In questo caso la percentuale coperta dalle agevolazioni è l’81,16% e le agevolazioni sono cumulabili, poiché non superano il 100% del costo del bene.

Secondo le indicazioni fornite dal DRE della Sardegna, la percentuale del 40% va quindi applicata sul costo totale (100%) anche in questo caso maggiorato del risparmio d’imposta.

Differenza tra cumulo e doppio finanziamento

I dubbi relativi alla cumulabilità del credito d’imposta e al doppio finanziamento, sono emersi dopo la pubblicazione della Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021, la quale forniva istruzioni tecniche per la selezione dei progetti del PNRR.

La parte che ha fatto emergere delle incertezze riguardava proprio il cosiddetto doppio finanziamento, ovvero una “duplicazione del finanziamento degli stessi costi”.

Molti soggetti hanno interpretato tali istruzioni come un divieto di cumulo tra qualsiasi incentivo finanziato con le risorse del PNRR e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

La nuova circolare chiarisce invece che il cumulo e il doppio finanziamento sono due principi distinti e che il primo è consentito, mentre il secondo resta vietato, come indicato dalle normative europee.

Il divieto di doppio finanziamento prescrive infatti che “il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di natura diversa”.

La cumulabilità si riferisce invece “alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”.

Se per esempio una misura del PNRR finanzia il 30% del costo di un bene o di un progetto, il restante 70% è finanziabile attraverso altre fonti di finanziamento, a patto che le disposizioni relative al cumulo vengano rispettate e che non venga complessivamente superato il limite del 100% del costo, applicando la formula mostrata nel paragrafo precedente.

 

Autore:
Ing. Massimo Zanardini | Consulente 4.0

 


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