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Decreto Rilancio 110: la normativa della Cessione del Credito

Servizio di cessione credito momentaneamente sospeso

Decreto Rilancio 110: il contesto normativo art. 119 Decreto Rilancio 110%


L’articolo 119 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio»), ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ripartite in 5 quote annuali, per chi ristruttura un immobile aumentando l'efficienza energetica e/o sismica.


Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, viene richiesta l’asseverazione relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici previsti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.


Qualora il beneficiario della detrazione decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito fiscale, ai fini dell’esercizio dell’opzione, deve acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti E che danno diritto alla detrazione d’imposta. Tale certificazione può essere rilasciata dai soggetti abilitati (ad. es.commercialisti, CAF).


Decreto Rilancio 110

Decreto Rilancio 110: l’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio») riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, cosiddetto sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Quali interventi possono
accedere al Superbonus?

Decreto Rilancio 110 - Ecobonus

Ecobonus 110%

Interventi di efficienza energetica

Sono agevolati interventi di isolamento termico e/o di sostituzione dell’impianto termico con un impianto a pompa di calore o ad alta efficienza.

Scopri l'Ecobonus 110%

Decreto Rilancio 110 - Sismabonus

Sismabonus 110%

Interventi di riduzione del rischio sismico

Sono agevolati gli interventi di messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e degli edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 e 3

Scopri il sismabonus 110%

Quali sono i limiti di spesa previsti per godere del Superbonus 110?


1. Per l’ecobonus (punti 1, 2 e 3 dello schema precedente), il tetto massimo di spese è ragguagliato in base al numero di alloggi dell’edificio:

A. Edifici unifamiliari o unità con autonomia funzionale

  • Isolamento termico: 50.000 euro
  • Impianto di riscaldamento: 15.000 euro

B. Fino a otto unità immobiliari

  • Isolamento termico: 40.000 euro moltiplicato per il numero di alloggi
  • Impianto di riscaldamento: 20.000 euro moltiplicato per il numero di alloggi

C. Oltre 8 unità immobiliari

  • Isolamento termico: 30.000 euro moltiplicato per il numero di alloggi
  • Impianto di riscaldamento: 15.000 euro, moltiplicato per il numero di alloggi


2. Per il sisma bonus: 96.000 euro


3. Per l’installazione di impianti fotovoltaici: 48.000 euro e comunque 2.400 euro/1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, 1.000 euro ogni kWh di capacità di accumulo per i sistemi di accumulo integrati”


4. Per le colonnine di ricarica: 3.000 euro.






Quali sono gli adempimenti da porre in essere per godere del Decreto Rilancio 110?


Decreto Rilancio 110: In caso di Detrazione IRPEF

È prevista l’asseverazione tecnica da inviare all’ENEA rilasciata dai tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (per i lavori di riqualificazione energetica) e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico (per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico).



Decreto Rilancio 110: Nei casi di sconto in fattura e cessione del credito

Nei casi di sconto in fattura e cessione del credito sono necessari questi STEP:

1. Rilascio di un’Asseverazione tecnica da parte di dai tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (per i lavori di riqualificazione energetica) e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico (per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico).

2. Invio dell’asseverazione all’ENEA

3. Invio della comunicazione di opzione di cessione del credito/sconto in fattura:

  • possibile dal quinto giorno lavorativo successivo alla ricevuta dell’ENEA, a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo;)
  • Il Provvedimento citato prevede che la comunicazione possa essere inviata dal contribuente (amministratore per le parti comuni di un condominio) o da un intermediario:
    • Tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
    • Tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate
  • La Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi che danno diritto al Superbonus è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (il commercialista);
  • I dati dei crediti ceduti, contenuti nelle comunicazioni correttamente inviate, sono resi disponibili per l'accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la «Piattaforma cessione crediti», accessibile seguendo il medesimo percorso nell'area riservata;

4. Accettazione/rifiuto da parte dei cessionari attraverso la «Piattaforma cessione crediti»

5. Utilizzo/ulteriore cessione: Una volta che il credito è stato ceduto, i crediti accettati sono visibili nel «Cassetto fiscale» del cessionario e Il soggetto cessionario ha due possibili strade:

  • Utilizzo del credito in compensazione tramite «F24» a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione e non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
  • Ulteriore cessione del credito ad altri soggetti, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla ricezione della Comunicazione, con facoltà di successiva cessione.
  • La correzione o l’annullamento della comunicazione può avvenire entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell’invio, pena il rifiuto della richiesta.

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